Sez. U, Sentenza n. 33 del 06/01/1981 (Rv. 410421 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO PRIVATO - COSTITUZIONE EX LEGE IN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO CON L'ENTE PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO PRIVATO - COSTITUZIONE EX LEGE IN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO CON L'ENTE PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda con la quale il dipendente di un ente ospedaliero chiede il pagamento di spettanze lavorative anche in relazione al servizio prestato presso l'ente privato preesistente poi costituito ex lege (legge 12 febbraio 1968 n 132) in ente ospedaliero, invocando la continuita ed unitarieta del rapporto di lavoro, dovendosi aver riguardo, al fine della giurisdizione, alla natura pubblica del rapporto stesso al momento della proposizione della domanda. (V 3337/75, mass n 377466).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)