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Sez. 3, Sentenza n. 39928 del 16/09/2025 Ud. (dep. 11/12/2025) Rv. 288816-01

PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Costituzione per mezzo dell'Avvocatura dello Stato - Procura rilasciata dall'amministrazione rappresentata - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288816-01

PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI

La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura "ad litem" da parte dell'amministrazione rappresentata in giudizio, derivando lo "ius postulandi" dell'Avvocatura direttamente dalla legge, sicché quest'ultima non è onerata della

produzione di documentazione attestante la volontà dell'amministrazione di procedere giudizialmente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1 com. 2, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)