Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 04/11/2009 Ud. (dep. 11/02/2010) Rv. 246068 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Costituzione - Avvocatura dello Stato - Procura rilasciata dall'amministrazione rappresentata - Necessità - Esclusione.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge Cost. 03/04/1979 num. 103 art. 9, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)