Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239191 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Avvocatura dello Stato - Costituzione di parte civile - Procura dell'amministrazione che deve essere rappresentata in giudizio - Necessità - Esclusione - Possibilità di costituirsi in giudizio - Discende dalla legge.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
Ai fini della costituzione di parte civile, l'avvocato dello Stato, derivando il suo "ius postulandi" direttamente della legge, non ha bisogno del conferimento di una procura da parte dell'amministrazione rappresentata in giudizio, e non è neppure onerato della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge Cost. 03/04/1979 num. 103 art. 9, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)