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Sez. 2, Sentenza n. 1817 del 06/10/1970 (Rv. 347794 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO.*
Stato
decisa il 1970-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347794-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO.*

L'uso da parte del condomino della cosa comune incontra due limiti a) il divieto di alterare la destinazione della cosa comune b) il divieto di impedire agli altri partecipanti alla comunione di farne, parimenti, uso secondo il loro diritto. Il che vale che ciascun partecipante puo fare il piu ampio uso della cosa comune, purche non imponga agli altri condomini limitazioni che si concretino in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile. (nella specie e stato affermato che bene il giudice di merito aveva escluso che l'occupazione di una porzione esigua, meno di un metro quadro, di un cortile comune assai ampio con la base di una rampa di scala esterna per l'accesso ad un locale al primo piano, di sua proprieta, da parte di un condomino avesse alterato la destinazione della cosa comune o arrecato pregiudizio all'aerazione o all'illuminazione dell'edificio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)