Sez. 2, Sentenza n. 23608 del 06/11/2006 (Rv. 593152 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Apposizione della procura a margine dell'atto di citazione - "Ratio" - Validità del conferimento - Conferimento contestuale o successivo alla redazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Conferimento antecedente - Legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di procura alle liti, ai fini del valido conferimento di questa a margine dell'atto introduttivo del giudizio, non è necessario che detto conferimento sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà delle parti di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero "ex post". (Nella specie, era stato proposto ricorso per cassazione sostenendosi che l'atto di appello era nullo, per difetto di procura, giacché questa era stata rilasciata su foglio in bianco prima della redazione dell'atto di appello; la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto infondata la censura).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)