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Sez. U, Sentenza n. 830 del 10/02/1982 (Rv. 418648 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (REALIZZAZIONE DI OPERA AUTOSTRADALE).*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418648-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (REALIZZAZIONE DI OPERA AUTOSTRADALE).*

Al fine della Determinazione dell'indennità di espropriazione parziale, secondo la previsione dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per la realizzazione di opera autostradale, il pregiudizio derivante alla porzione residua del fondo, per il venir meno di possibilità di edificazione in conseguenza di detta opera, è computabile per la parte in cui non costituisca un effetto legale obiettivamente a carico di tutti gli immobili interessati dalla opera medesima (distanza minima delle costruzioni dal ciglio dell'autostrada). (V 656/78, mass n 389992).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)