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Sez. 1, Sentenza n. 2592 del 26/03/1988 (Rv. 458328 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VINCOLO DISCENDENTE DALL'OBBLIGO DELLA OSSERVANZA DELLE DISTANZE PREVISTE PER LE COSTRUZIONI RISPETTO AL CIGLIO STRADALE - DEPREZZAMENTO DEL SUOLO PER EFFETTO DEL PREDETTO VINCOLO - COMPUTO DI TALE VINCOLO NEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458328-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VINCOLO DISCENDENTE DALL'OBBLIGO DELLA OSSERVANZA DELLE DISTANZE PREVISTE PER LE COSTRUZIONI RISPETTO AL CIGLIO STRADALE - DEPREZZAMENTO DEL SUOLO PER EFFETTO DEL PREDETTO VINCOLO - COMPUTO DI TALE VINCOLO NEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - LIMITI.*

Nell'ipotesi di espropriazione di parte di fondo edificabile per l'allargamento di una strada pubblica preesistente, il vincolo discendente dall'Obbligo di mantenere le costruzioni ad una distanza minima dal ciglio stradale, in via di principio non indennizzabile (perché effetto legale che colpisce non soltanto il terreno espropriato ma tutti quelli che si trovino con la strada in una determinata relazione), già gravava sulla porzione espropriata e viene a spostarsi sulla porzione residua. Pertanto, nel calcolo dell'indennità espropriativa, con il criterio della differenza fra il valore dell'intero fondo prima dell'espropriazione e quello di detta porzione residua dopo l'espropriazione (art. 40 della legge statale 25 giugno 1865 n. 2359 ed art. 26 della legge regione Trentino-alto Adige 17 maggio 1956 n. 7), il suddetto vincolo deve essere computato in detrazione non di entrambi i termini di paragone, ma di uno soltanto, perché altrimenti verrebbe a pregiudicare due volte il medesimo bene. (V 121/85, mass n 438316; (V 5993/84, mass n 437662; (V 4830/83, mass n 429717; (V 4470/82, mass n 422461; (V 830/82, mass n 418648; (V 2337/77, mass n 386049).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 17/05/1956 num. 7 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)