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Sez. 1, Sentenza n. 18895 del 14/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218956 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Intervenuta assoluzione per il fatto oggetto di una delle ordinanze - Conseguente inapplicabilità del criterio di decorrenza dei termini previsto dall'art.297, comma 3, c.p.p. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218956-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Qualora nei confronti dello stesso soggetto siano state emesse ed eseguite più ordinanze di custodia cautelare per reati diversi, l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato cui si riferisce taluna di dette ordinanze non incide sulla perdurante applicabilità - sussistendone gli altri presupposti - della disciplina dettata dall'art.297, comma 3, c.p.p. in materia di decorrenza dei termini di custodia cautelare. Tale decorrenza rimane pertanto quella individuabile sulla base di detta disciplina, nulla rilevando neppure che, "medio tempore", la misura sia stata mantenuta per il solo reato per il quale è stata poi pronunciata assoluzione e che tale reato fosse più grave dell'altro ancora "sub judice" per il quale sia invece intervenuta condanna non definitiva, fermo restando, naturalmente, che a tale condanna deve farsi esclusivo riferimento per la determinazione del termine concretamente applicabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)