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Sez. 2, Sentenza n. 49194 del 12/11/2003 Cc. (dep. 23/12/2003) Rv. 228427 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Ordinanze concernenti reati connessi - Retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. - Annullamento sopravvenuto dell'ordinanza meno recente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228427-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Nel caso che più ordinanze cautelari personali siano adottate per reati tra loro connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia per i reati di più recente contestazione - quando ricorrono le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. - opera anche nell'eventualità che sia stato annullato il provvedimento meno recente, sulla data della cui esecuzione deve dunque essere misurata la durata massima della restrizione indotta dalle successive ordinanze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)