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Sez. 1, Sentenza n. 7530 del 16/01/2002 Cc. (dep. 26/02/2002) Rv. 221369 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Ordinanza cautelare oggettivamente cumulativa- Proscioglimento all'esito del dibattimento per l'imputazione più grave - Rilevanza ai fini del computo dei termini di durata massima della misura per la fase del giudizio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221369-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui sia stata applicata una misura cautelare oggettivamente cumulativa (riguardante cioè più imputazioni), l'assoluzione per l'imputazione più grave intervenuta al termine del dibattimento impedisce, per la parziale inefficacia della misura che ad essa consegue, di ragguagliare il termine massimo della custodia per la fase del giudizio alla pena edittale del suddetto reato, con la conseguente immediata operatività dei più brevi termini riferibili ai restanti reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)