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Sez. 2, Sentenza n. 7859 del 24/09/1994 (Rv. 487894 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Domanda di attribuzione della penale - Riduzione della penale - Eccezione proponibile anche in appello - Richiesta avanzata in via d'azione - Improponibilità per la prima volta in appello.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487894-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La riduzione della penale (che non può essere disposta d'ufficio) può essere invocata tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, allorché tende a paralizzare, sia pure in parte, la domanda di attribuzione della penale stessa e, in quest'ultimo caso, è proponibile anche nel giudizio d'appello. Qualora invece la richiesta di riduzione sia stata avanzata dalla parte in via di azione contro altro soggetto che non aveva proposto nei suoi confronti domanda alcuna deve essere dichiarata improponibile se proposta per la prima volta in appello per il divieto del "novum" di cui all'art. 345 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)