Sez. 6 - , Sentenza n. 21184 del 14/05/2019 Cc. (dep. 15/05/2019) Rv. 275735 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva verso la Bulgaria – Utilizzazione per la decisione, con il consenso del difensore, di documentazione probatoria in precedenza acquisita dal pubblico ministero – Violazione dei diritti di difesa – Esclusione – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estrazione esecutiva verso la Bulgaria, non comporta alcuna violazione dei diritti di difesa la definizione del procedimento mediante il consenso prestato dal difensore all'acquisizione al fascicolo dibattimentale di documentazione probatoria in precedenza acquisita dal pubblico ministero, trattandosi di facoltà ammessa anche nell'ordinamento italiano in virtù dei poteri di rappresentanza riconosciuti al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)