Sez. 6, Sentenza n. 7061 del 11/02/2010 Ud. (dep. 22/02/2010) Rv. 246090 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero - Legittimazione a prestarlo - Difensore dell'imputato - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)