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Sez. 6, Sentenza n. 7061 del 11/02/2010 Ud. (dep. 22/02/2010) Rv. 246090 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero - Legittimazione a prestarlo - Difensore dell'imputato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246090-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)