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Sez. 1, Sentenza n. 4287 del 28/04/1999 (Rv. 525865 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Criteri di determinazione dell'indennità ex art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (legge n. 359/1992) - Espropriazioni già in atto - Estensione ex Corte cost. n. 282/1993 della facoltà di accettazione dell'indennità offerta ai fini dell'esclusione della riduzione del 40 per cento - Conseguenze - Inapplicabilità della decurtazione in caso di mancata nuova offerta da parte dell'espropriato.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525865-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

La sentenza n. 283 del 1993 della Corte costituzionale, riconoscendo - al fine di escludere una disparità di trattamento tra gli espropriati - che i soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo abbiano il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40 per cento sull'importo dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis del D.L. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, ha introdotto - limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - l'istituto giuridico dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità (in aggiunta all'istituto dell'accordo sulla cessione del bene). Poiché, però, l'esercizio di tale diritto da parte dell'espropriato presuppone una nuova e congrua determinazione dell'indennità operata dall'espropriante secondo i criteri dell'art. 5 bis, la decurtazione del 40 per cento può ritenersi applicabile solo in caso di mancata accettazione di questa nuova determinazione e, invece, nel caso in cui (come nella specie) l'espropriante non abbia riformulato l'offerta, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina, senza far luogo alla decurtazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)