Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 11/10/1997 (Rv. 508747 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del 1993 - Giudizi in corso - Mancata accettazione dell'indennità, da parte dell'espropriato, per omessa formulazione, da parte dell'espropriante, di offerta sulla base dei nuovi criteri normativi - Conseguenza - Decurtazione del 40 per cento dell'indennità ai sensi del secondo comma del citato art. 5 bis - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
La Corte costituzionale con sentenza n. 283 del 1993, al fine di escludere la disparità di trattamento tra espropriati, ha fatto sì che anche ai soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo, dedotto in controversia giudiziaria al momento della riforma dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione della citata norma, fosse consentito di accettare l'indennità, evitando la falcidie del 40 per cento dell'importo corrispondente alla semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. Tale accettazione, per potere essere attuata, richiede, quale presupposto necessario, una nuova determinazione dell'indennità operata dall'espropriante, che del relativo potere è il solo ad essere investito (per cui risultano estranei al sistema i riferimenti a indennità determinate dal giudice, addirittura, dal consulente tecnico di ufficio), con l'applicazione dei sopravvenuti criteri e su determinazione della speciale commissione di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971; nuova determinazione, in difetto della quale non può farsi luogo alla menzionata falcidie del 40 per cento.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)