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Sez. L, Sentenza n. 2310 del 15/03/1999 (Rv. 524150 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque - Iscrizione nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - Inammissibilità - Requisito dello stato di incollocazione al lavoro - Estremi - Prova - Necessità - Presunzioni - Ammissibilità - Obbligo di iscrizione al collocamento ordinario - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524150-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art.13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, va inteso non come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o di non occupazione che può essere provato anche mediante presunzioni; restando altresì escluso che l'invalido non iscrivibile nelle liste del collocamento obbligatorio debba conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda della interessata, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità, sul principale rilievo che l'istante - la quale riteneva di non dover fornire alcuna prova del suo stato di disoccupazione o non occupazione - avrebbe preteso di farne desumere l'esistenza dall'entità stessa della sua incapacità lavorativa, mentre, non essendo tale entità che quella prevista dalla legge quale requisito sanitario condizionante l'erogazione della prestazione richiesta, non poteva essere utilizzata per la prova presuntiva).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)