Sez. L, Sentenza n. 16788 del 21/07/2006 (Rv. 592097 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Pretesa contenuta in un capo di domande non espressamente esaminato ma risultante incompatibile con l'impostazione logica e giuridica della pronuncia - Omissione di decisione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Nella specie, la S.C. - con riferimento ad una domanda di accertamento della sussistenza di un'ipotesi di frode alla legge con riguardo al divieto di interposizione di prestazioni di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, finalizzato all'accesso ai benefici ex art. 8 della legge n. 223 del 1991, con conseguente declaratoria di nullità dei relativi provvedimenti di messa in mobilità e dei successivi verbali di conciliazione individuali intervenuti - ha ritenuto che non fosse configurabile la violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ravvisandosi nella sentenza impugnata una statuizione implicita sui capi di domanda di cui si era denunciato l'omesso esame, con l'affermazione dell'idoneità della transazione a precludere l'accertamento in ordine alla fondatezza delle pretese azionate dai lavoratori, pur pervenendo, tuttavia, alla cassazione con rinvio della stessa sotto altro profilo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)