Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 18/08/1988 Cc. (dep. 19/08/1988) Rv. 179073 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMPIUTI D'INIZIATIVA DALLA P.G. - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - COMPIUTI SU DELEGA - SUSSISTENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMPIUTI D'INIZIATIVA DALLA P.G. - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - COMPIUTI SU DELEGA - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria riguarda non solo gli Atti compiuti dall'autorità giudiziaria, ma anche quelli di istruzione preliminare compiuti dall'autorità di polizia giudiziaria su delega del P.m. o del pretore, restando escluso solo per quelli compiuti di propria iniziativa dalla P.G.. (Conf mass n 151889; (Conf mass n 144025; (Conf mass n 138043).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)