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Sez. 2, Sentenza n. 837 del 27/06/1979 Ud. (dep. 19/01/1980) Rv. 144025 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SVOLTI SU INIZIATIVA DELLA STESSA POLIZIA - NON E DOVUTA LA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144025-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SVOLTI SU INIZIATIVA DELLA STESSA POLIZIA - NON E DOVUTA LA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria al difensore dello imputato non sussiste in relazione alle indagini preliminari svolte motu proprio dalla polizia giudiziaria in caso di necessita ed urgenza, mentre, invece, la comunicazione e dovuta nel caso di Atti di istruzione compiuti dalla polizia giudiziaria su delega del PM o del pretore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)