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Sez. 2, Sentenza n. 944 del 09/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151889 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - ATTO DI ISTRUZIONE - NOZIONE: ATTO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA PROMANANTE DAL MAGISTRATO - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI ATTO DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONI GIUDIZIARIE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151889-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - ATTO DI ISTRUZIONE - NOZIONE: ATTO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA PROMANANTE DAL MAGISTRATO - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI ATTO DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONI GIUDIZIARIE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'Obbligo della comunicazione giudiziaria di cui per "atto di istruzione" deve intendersi soltanto l'atto promanante dal magistrato (pubblico ministero o giudice), che sia diretto o predisposto ad acquisire la prova del reato; deve trattarsi cioè di uno degli Atti disciplinati dal codice di rito quali Atti di istruzione, in essi compresi quelli di istruzione preliminare ed esclusi gli Atti di polizia giudiziaria compiuti ad iniziativa propria di quest'ultima. (Conf mass n 145026; (Conf mass n 144424; (Conf mass n 144025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)