Sez. 2, Sentenza n. 570 del 23/01/1980 (Rv. 403953 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ECCEZIONE DEL RAPPRESENTATO - CARATTERE ESCLUSIVO - RATIFICA DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - RIFIUTO DELL'ALTRO CONTRAENTE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DA UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ECCEZIONE DEL RAPPRESENTATO - CARATTERE ESCLUSIVO - RATIFICA DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - RIFIUTO DELL'ALTRO CONTRAENTE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO DA UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI.*
L'invalidita del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non puo essere eccepita dall'altro contraente, ma unicamente dal rappresentato: ne consegue che, qualora quest'ultimo intenda eseguire il contratto concluso dal falsus procurator il rifiuto dell'altro contraente giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento. (nella specie i giudici del merito avevano affermato che il contratto preliminare concluso con il rappresentante senza poteri non poteva spiegare, prima della ratifica, gli effetti obbligatori che da esso derivavano e pertanto, essendo la ratifica contenuta unicamente nell'atto di citazione notificato dal (falso) rappresentato per la risoluzione del contratto, l'inadempimento della controparte doveva ritenersi irrilevante e doveva essere fissato percio un nuovo termine per la stipula del contratto definitivo. La suprema Corte nel cassare l'impugnata decisione, ha formulato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)