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Sez. 2, Sentenza n. 4601 del 08/07/1983 (Rv. 429470 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - EFFETTI - PRIMA DELLA RATIFICA - NEGOZIO INEFFICACE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITÀ - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA ALLO PSEUDO RAPPRESENTATO.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429470-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - EFFETTI - PRIMA DELLA RATIFICA - NEGOZIO INEFFICACE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITÀ - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA ALLO PSEUDO RAPPRESENTATO.*

Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto. (V 570/80, mass n 403953; (V 123/80, mass n 403507; (V 3606/78, mass n 393109; (V 2512/73, mass n 365957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)