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Sez. U, Sentenza n. 10600 del 25/10/1993 (Rv. 484062 - 01)

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Luogo | Compravendita internazionale fra cittadini aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Art. 5 n. 1 di tale convenzione - Disciplina - Portata - Contratti conclusi in Italia relativi a merci da trasportare da un luogo ad altro - Controversie relative - Giudice italiano territorialmente competente - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484062-01

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Luogo

In tema di compravendita internazionale conclusa fra cittadini di stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, l'operatività dell'art. 5 n. 1 di tale convenzione - che consente di citare il convenuto davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione in contestazione è stata o deve essere eseguita - postula che la verifica della sussistenza di siffatto momento di collegamento con la propria giurisdizione avvenga, da parte del giudice adito, secondo la disciplina sostanziale del rapporto in contestazione richiamata dalle norme di diritto internazionale privato applicabili dal medesimo giudice, talché in caso di domanda proposta al giudice italiano, relativamente a contratti conclusi in Italia ed aventi ad oggetto merci da trasportare da un luogo ad altro, l'obbligazione del venditore di consegnare la merce deve intendersi adempiuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 delle preleggi e dell'art. 1510, secondo comma cod. civ. - che è conforme al criterio posto dall'art. 19, secondo comma della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1964, ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 816 -, con la rimessione delle merci stesse al vettore o allo spedizioniere e quindi nel luogo di tale rimissione, senza che valga come deroga la clausola "franco arrivo", la quale non dimostra, di per sè, alcuna effettiva intenzione delle parti di sottrarre il rapporto all'operatività della citata previsione normativa sull'adempimento dell'obbligazione del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 25, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 25, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 19, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 816, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)