Sez. U, Sentenza n. 892 del 25/01/1995 (Rv. 489955 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Compravendita di merce fra soggetti di stati aderenti alla convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Citazione del convenuto straniero davanti al giudice italiano - Condizioni - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Identificazione - Criteri - Convenzione dell'A.J.A. 1 luglio 1964 - Luogo della rimessione della merce - Rilevanza - Patto contrario ex art. 1510 secondo comma cod. civ. - Clausole CIF/FIO "franco arrivo" - Loro irrilevanza ai fini dello spostamento convenzionale del luogo di consegna.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Nel contratto di compravendita di cose mobili intercorso tra una società italiana (acquirente) ed una società straniera (nella specie, greca) il luogo della esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio, che, se ubicato in Italia, a norma dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles, consente di citare il convenuto straniero davanti al giudice italiano, va identificato - ai sensi dell'art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1964, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816 - in quello della rimessione della merce al vettore, con la conseguenza che, ove la suddetta rimessione sia da effettuarsi in territorio straniero, deve essere negata la giurisdizione del giudice italiano. Peraltro il patto contrario, consentito dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., che sposti tale obbligo di consegna e quindi comporti la liberazione del venditore all'arrivo della merce in Italia, non può essere ravvisato né nella clausola CIF/FIO, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, né nella clausola "franco arrivo", la quale non dimostra alcuna effettiva intenzione delle parti di sottrarre il rapporto alla operatività della citata previsione normativa sull'adempimento dell'obbligazione del venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1964, Legge 21/06/1971 num. 816, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)