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Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003 (Rv. 564903 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Vendita con spedizione - Consegna della merce al vettore o spedizione - Passaggio della proprietà - Conseguenze - Rischio del perimento a carico dell'acquirente - Sussistenza - Conseguenze - Contratto di assicurazione per conto di chi spetta - Qualità di assicurato in capo all'acquirente e non al venditore.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564903-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento. Ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all'indennizzo, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)