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Sez. 2, Sentenza n. 20703 del 10/09/2013 (Rv. 627712 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA | Difetto di autografia - Limitato ad una parola della scheda testamentaria - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627712-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)