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Sez. 2, Sentenza n. 26406 del 03/11/2008 (Rv. 605435 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA | Alterazione della scheda testamentaria - Annullamento - Natura dell'alterazione - Fattispecie ad opera di terzi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605435-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo - peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)