diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2785 del 30/12/1970 (Rv. 349276 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTA DIRETTA - COSTRUZIONE IN ADERENZA - DISTANZA IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*
Stato
decisa il 1970-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349276-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTA DIRETTA - COSTRUZIONE IN ADERENZA - DISTANZA IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*

A norma dell'art 907 cod civ, la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri, sia in linea orizzontale che verticale, con la conseguenza che, nel caso di costruzioni in appoggio o in aderenza al muro nel quale la veduta si apre, detta costruzione deve arrestarsi in altezza a tre metri dalla soglia della sovrastante veduta e tale distanza deve essere rispettata anche in linea orizzontale, con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza. (V 1690'66, mass n 323309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)