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Sez. L, Sentenza n. 97 del 10/01/1986 (Rv. 443748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA RETRIBUTIVA DI UN DETERMINATO COMPENSO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TRASFERTA FORFETTIZZATA CORRISPOSTA DALL'ENEL AI COSIDDETTI TRASFERTISTI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA RETRIBUTIVA DI UN DETERMINATO COMPENSO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TRASFERTA FORFETTIZZATA CORRISPOSTA DALL'ENEL AI COSIDDETTI TRASFERTISTI.*

Spetta al giudice del merito - con valutazione sindacabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione - accertare, caso per caso, se un determinato compenso, corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto, abbia in tutto od in parte natura retributiva (e quindi sia computabile, o meno, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità), avuto riguardo alla sua intrinseca struttura e alla sua funzione (quale che sia il nomen attribuito dalle parti al compenso stesso), nonché alla sussistenza dei requisiti della corrispettività (rispetto alla prestazione lavorativa), dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità), i quali ultimi sono esclusi, non dalla variabilità dell'emolumento, ma dall'occasionalità della sua erogazione. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che avesse natura integralmente retributiva - e non già di rimborso della spesa del pasto meridiano - la trasferta forfettizzata corrisposta dall'ENEL a quei lavoratori cosiddetti trasfertisti, i quali - essendo obbligati a prestare la loro opera fuori Sede con carattere di ricorrenza - erano assoggettati ad un particolare disagio, che differenziava la loro prestazione lavorativa da quella di altri dipendenti con posto fisso di lavoro e giustificava una maggiorazione di compenso; la S.C. - nel confermare sotto tale profilo la pronuncia impugnata - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 1919/85, mass n 439831; (V 1074/84, mass n 433231).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)