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Sez. L, Sentenza n. 1919 del 09/03/1985 (Rv. 439831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTO CON CARATTERE FISSO, OBBLIGATORIO, CONTINUATIVO, DETERMINATO O DETERMINABILE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTO CON CARATTERE FISSO, OBBLIGATORIO, CONTINUATIVO, DETERMINATO O DETERMINABILE - INCLUSIONE.*

Ogni emolumento di natura retributiva, avente carattere fisso, obbligatorio, continuativo, determinato o determinabile, che venga corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto, va incluso nel computo della retribuzione base per il calcolo dell'indennità di anzianità (maturata fino a prima dell'introduzione della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297 del 1982) a prescindere da un'eventuale volontà contraria risultante dal contratto, individuale o collettivo, di lavoro, stante la natura di norma inderogabile rivestita dall'art. 2121 cod. civ.. nel rispetto di tale principio di diritto l'accertamento del giudice di merito dei predetti caratteri di un emolumento, o compenso, od altra indennità comunque denominata, è incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto facente parte della retribuzione e computabile ai fini dell'art. 2121 cod. civ. l'indennità di "trasferta forfettizzata" o di mensa). (V 5178/80, mass nn 409023 e 409024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)