Sez. 3, Sentenza n. 3940 del 25/11/1975 (Rv. 378211 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE COL METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO ANNUO DEL DANNEGGIATO O COL CRITERIO EQUITATIVO - SCELTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE COL METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO ANNUO DEL DANNEGGIATO O COL CRITERIO EQUITATIVO - SCELTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di risarcimento per fatto illecito, e rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, che procede alla liquidazione del danno per invalidita permanente, il ricorso al metodo della capitalizzazione del reddito annuo del danneggiato o al criterio equitativo, e la relativa scelta non puo essere oggetto di Sindacato in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)