Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 08/03/1980 (Rv. 405117 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO - DETERMINAZIONE - SCELTA TRA CRITERI EQUITATIVI ED APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO - DETERMINAZIONE - SCELTA TRA CRITERI EQUITATIVI ED APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella liquidazione dei danni alle persone, la scelta tra i criteri equitativi di cui all'art 1226 cod civ e l'applicazione delle tabelle di capitalizzazione, nonche il contemperamento dell'uno e dell'altro sistema, essendo manifestazioni di una facolta discrezionale del giudice del merito, non sono censurabili in Sede di legittimita. (V 1178/79, mass n 397393; (V 4180/78, mass n 393800; (V 3216/77, mass n 386731; (V 3940/75, mass n 378211).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)