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Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 28/04/1983 (Rv. 427835 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO O CRITERI EQUITATIVI - SCELTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427835-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO O CRITERI EQUITATIVI - SCELTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, che procede alla liquidazione del danno per Invalidità permanente, il ricorso al sistema della capitalizzazione del reddito del danneggiato o al criterio equitativo, che sono metodologie di liquidazione sostanzialmente equivalenti, sicché la relativa scelta non è censurabile in Sede di legittimità. (V 1548/80, mass n 405117; (V 2904/72, mass n 360635; (Conf 3940/75, mass n 378211).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)