Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2011 (Rv. 615695 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Sopraelevazione sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria - Nuova costruzione - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sopraelevazione - Sussistenza - Prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Deduzione dell'intervenuta modifica del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ad essa, pertanto, è applicabile la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione; né assume rilievo il fatto che la parte ricorrente abbia dedotto l'intervenuta modifica del piano regolatore, perché la disciplina più favorevole, eventualmente derivante da tale modifica, è in vigore (e, come tale, applicabile) solo dopo il completamento del relativo "iter" amministrativo, cioè dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo e la pubblicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)