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Sez. 2, Sentenza n. 11431 del 18/05/2009 (Rv. 608340 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Piano regolatore edilizio generale - Perfezionamento - Approvazione da parte degli organi di controllo e pubblicazione - Necessità - Conseguenze - Operatività del piano nel periodo anteriore - Esclusione - Distanze legali - Art. 41-quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Applicabilità - Limiti - Principio della prevenzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608340-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

In materia urbanistica - poiché il piano regolatore generale edilizio si perfeziona, in quanto atto amministrativo complesso, solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi di controllo e la relativa pubblicazione, non essendo sufficiente la mera adozione dello stesso - prima del perfezionamento di questo "iter" tale strumento urbanistico non può spiegare effetti integrativi del codice civile; ne consegue, in tal caso, che la disciplina delle distanze legali può essere regolata dall'art. 41-quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - che impone un distacco non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire - soltanto se la nuova costruzione venga a fronteggiarne altra preesistente, nel quale caso è applicabile anche il principio civilistico della prevenzione dettato dall'art. 875 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1971 num. 765 art. 17, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)