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Sez. 2, Sentenza n. 9255 del 28/04/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161022 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER ESTINZIONE DEL REATO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PIENA ASSOLUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161022-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER ESTINZIONE DEL REATO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PIENA ASSOLUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perché ne deriverebbe, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente carente, un annullamento con rinvio, incompatibile con il sistema adottato dal legislatore nell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., per il quale non può ritardarsi l'applicazione delle cause estintive del reato, a meno che non risulti la prova evidente - ricavabile agevolmente e senza nuove indagini dagli elementi di fatto già acquisiti al processo e accertati dalla sentenza impugnata - dell'insussistenza del fatto o della sua non incriminabilità, ovvero dell'innocenza dell'imputato, od anche (dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 gennaio 1975, n. 5) che manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. (Conf mass n 154544; (Conf mass n 151597, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)