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Sez. 3, Sentenza n. 3626 del 04/06/1980 (Rv. 407480 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE DAL MANDATARIO IN PROPRIO NOME MA PER CONTO DEL MANDANTE - AZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE ED IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407480-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE DAL MANDATARIO IN PROPRIO NOME MA PER CONTO DEL MANDANTE - AZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE ED IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - AMMISSIBILITA.*

Nel secondo comma dell'art 1705 cod civ - il quale stabilisce che, nel caso di mandato senza rappresentanza, il mandante puo, sostituendosi al mandatario, esercitare 'i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandatò - l'espressione anzidetta deve intendersi riferita a qualsivoglia categoria di diritti derivanti da un rapporto obbligatorio posto in essere dal mandatario nello interesse del mandante, il quale, pertanto, sostituendosi al mandatario che in proprio nome ma per conto del mandante medesimo abbia dato in locazione un immobile, e legittimato ad agire contro il conduttore, per denegargli il diritto alla proroga legale e conseguire il rilascio dell'immobile per sua necessita. (V 2504/55; (V 1572/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)