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Sez. 3, Sentenza n. 4790 del 02/04/2001 (Rv. 545401 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI | Opere pubbliche - Elevamento o abbassamento del livello stradale - Conseguenti ostacoli per l'accesso ai fabbricati - Indennizzabilità ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Natura - Responsabilità per atto lecito - Azione aquiliana - Diversità, nel petitum e nella causa petendi - Conseguenza.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545401-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI

La pubblica amministrazione, la quale, modificando le condizioni di una pubblica strada, sia pure per ragioni di interesse generale, elevi o abbassi il suolo stradale in modo da rendere l'accesso ai fabbricati in relazione alla loro destinazione sensibilmente più difficoltoso e meno agevole, ovvero venga di riflesso ad imporre a carico dei fondi latitanti oneri diversi, è tenuta ad indennizzare il privato che dalle dette modificazioni venga leso: ciò in base al principio generale contenuto nell'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, dovendo ricondursi a tale norma, con criteri di analogia, tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva. Consegue che, configurando tale disposizione una forma di responsabilità per atto legittimo, che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni derivanti da attività illecita, il giudice adito con l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della pubblica amministrazione ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)