Sez. L, Sentenza n. 800 del 29/01/1988 (Rv. 457198 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
Alle prestazioni previdenziali di carattere pecuniario - le quali sono escluse dalla rivalutazione monetaria prevista, solo per i crediti di lavoro, dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., senza che possa porsi una questione di legittimità costituzionale (V. Sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1977) - è invece applicabile la disposizione del secondo comma (prima parte) dell'art. 1224 cod. civ., attesi il carattere generale della medesima e la conseguente sua riferibilità a qualsiasi obbligazione pecuniaria non tempestivamente adempiuta. Ciò non comporta, peraltro, l'automatico risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che dev'essere pur sempre richiesto e dimostrato con ogni possibile mezzo di prova, ancorché il giudice, in Mancanza di altre specifiche prove, possa al riguardo utilizzare il notorio acquisito dalla comune esperienza e presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi. (V 3004/86, mass n 446011; (V 2368/86, mass n 445493; (V 2953/85, mass n 445690; (V 1588/83, mass n 426423; (V 6398/82, mass n 424024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)