diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6398 del 25/11/1982 (Rv. 424024 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA DETTA SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ EX ART. 1224 COD. CIV. - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424024-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA DETTA SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ EX ART. 1224 COD. CIV. - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI - RILEVANZA.*

L'applicabilità ai crediti previdenziali - riguardo ai quali non opera la disposizione del terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. - della previsione di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. non comporta l'automatico risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che deve essere pur sempre richiesto e dimostrato con ogni possibile mezzo di prova, ancorché il giudice, in Mancanza di altre specifiche prove, possa a tale riguardo utilizzare il notorio acquisito dalla comune esperienza e presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi. (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)