Sez. 2, Sentenza n. 3887 del 27/11/1974 (Rv. 372427 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FINITIMI - CONTENUTO - MANUFATTI AGGRAVANTI LO SCOLO NATURALE - DIVIETO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FINITIMI - CONTENUTO - MANUFATTI AGGRAVANTI LO SCOLO NATURALE - DIVIETO.*
L'art 913 cod civ pone, quanto allo scolo naturale delle acque, tanto a carico del proprietario del fondo inferiore quanto di quello del fondo superiore, un Obbligo di non fare, il cui contenuto corrisponde al rispetto della configurazione naturale del terreno, con la conseguente illiceita di ogni manufatto che modifichi direttamente od indirettamente lo scolo delle acque rendendolo piu gravoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)