Sez. 3, Sentenza n. 7529 del 08/07/1991 (Rv. 472997 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Azione di annullamento - Legittimazione | Attività negoziale dell'ente pubblico - Vizi del processo di formazione della volontà e della fase preparatoria - Difetto di capacità dell'ente - Annullamento del contratto - Deducibilità esclusiva da parte dell'ente pubblico - Contratto concluso "jure privatorum" dalla P.A. - Approvazione tutoria - Diniego - Inefficacia del negozio- Deducibilità anche da parte del privato.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Azione di annullamento - Legittimazione
Con riguardo a contratto concluso "jure privatorum" dalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l'attività negoziale dell'ente pubblico, i quali, sia che si riferiscono al processo di formazione delle volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell'ente, esclusivamente dall'ente pubblico stesso al fine di ottenere l'annullamento del contratto (ex artt. 1441, 1442, IV comma cod. civ.), la operatività o meno del contratto per effetto della intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare la inefficacia del negozio, in quanto l'intervenuto diniego di approvazione, operando quale "condicio juris" retroattivamente sulla efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)