Sez. 1, Sentenza n. 2842 del 28/03/1996 (Rv. 496656 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Cessione volontaria del fondo espropriando - Contratto stipulato dal sindaco - Mancata precedente delibera del consiglio comunale - Annullabilità del contratto - Convalida - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La stipulazione di un contratto da parte del sindaco (nella specie, scrittura privata di cessione volontaria del fondo espropriando, in attuazione dell'art. 12 legge n. 865 del 1971), non preceduta dalla delibera del consiglio comunale, ne comporta l'annullabilità, rilevabile esclusivamente da parte dell'amministrazione, e la possibilità di convalida ai sensi dell'art. 1444 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1444, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)