Sez. 1, Sentenza n. 19617 del 30/09/2004 (Rv. 578409 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto stipulato dal presidente della provincia - Delibera autorizzativa del Consiglio Provinciale - Mancanza - Conseguenze - Annullabilità dell'atto - Configurabilità - Conseguenze in tema di convalida e di legittimazione ad agire per l'annullamento del contratto - Fattispecie relativa a cessione volontario del fondo da espropriare.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La stipulazione di un contratto da parte del presidente della provincia (nella specie, scrittura privata di cessione volontaria di un fondo da espropriare) non preceduta dalla delibera del consiglio provinciale che l'autorizzi ne comporta la nullità, rilevabile, peraltro (come di regola nei contratti ad evidenza pubblica degli enti territoriali) solo su azione o eccezione dell'ente stesso, spettando soltanto ad esso la legittimazione ad una eventuale convalida dell'atto ai sensi dell'art.1444 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1444, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)