Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 27/04/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176386 - 01
ARMI - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI QUALITATIVE O QUANTITATIVE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE IN BASE ALLE MODALITÀ E CIRCOSTANZE DEL FATTO - POSSIBILITÀ USO DELL'ARMA E SUA VALUTABILITÀ.*
ARMI - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI QUALITATIVE O QUANTITATIVE - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE IN BASE ALLE MODALITÀ E CIRCOSTANZE DEL FATTO - POSSIBILITÀ USO DELL'ARMA E SUA VALUTABILITÀ.*
In presenza delle condizioni quantitative o qualitative, di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 il giudice può escludere la lieve entità in base alla valutazione delle modalità e delle circostanze del fatto. A tal fine ben può essere considerato l'uso dell'arma, posto che è tutt'altro che anormale la detenzione o il porto di un'arma senza che se ne faccia uso; che non tutti gli Usi si equivalgono, sicché possono essere considerate le circostanze e le finalità dell'uso, distinguendo innanzi tutto l'uso difensivo da quello offensivo. (V mass n 174187; (V mass n 171746).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)