Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 18/11/1985 Ud. (dep. 30/01/1986) Rv. 171746 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI E OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - - ART. 4 TERZO COMMA, LEGGE N. 110/1975 - CASI DI LIEVE ENTITÀ - ATTENUANTE FACOLTATIVA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLE QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ARMI - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO ANCHE ALLE MODALITÀ DI USO DELLE STESSE E ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FATTO REATO.*
ARMI - IN GENERE - ARMI E OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - - ART. 4 TERZO COMMA, LEGGE N. 110/1975 - CASI DI LIEVE ENTITÀ - ATTENUANTE FACOLTATIVA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLE QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ARMI - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO ANCHE ALLE MODALITÀ DI USO DELLE STESSE E ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FATTO REATO.*
L'ipotesi prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 110/75 per la quale, nei casi di lieve entità, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda, costituisce una attenuante facoltativa la cui applicazione è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi anche nell'ambito di una valutazione generica e globale della fattispecie sottoposta al suo esame. Invero l'apprezzamento di lievità del fatto non va solo riferito alla quantità e qualità delle armi (come nella ipotesi di cui all'art. 5 legge 895/67), ma anche alla modalità di uso delle stesse e ad una valutazione complessiva del fatto-reato. (Conf mass n 158008).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)