Sez. 1, Sentenza n. 6594 del 24/02/1989 Ud. (dep. 29/04/1989) Rv. 181210 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLE PENA) - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLE PENA) - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO - RATIO.*
Il divieto della "reformatio in peius", pur essendo specificamente previsto in materia di appello, costituisce un principio di carattere generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni a cui sia adattabile in relazione alla loro struttura. Ne consegue che neanche nel giudizio di rinvio è possibile che si producano effetti più gravi per l'imputato, in quanto quel giudizio è una fase che si collega alla sentenza di annullamento in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non puo neanche emettere una pronuncia più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione, a nulla rilevando il fatto che la sentenza di primo grado sia stata appellata anche dal pubblico ministero. (Conf mass n 173632; (Conf mass n 165683).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)