Sez. 1, Sentenza n. 4800 del 27/10/1994 Cc. (dep. 11/01/1995) Rv. 200324 - 01
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene pecuniarie | Fallimento del condannato - Situazione di insolvenza - Conseguenze.
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene pecuniarie
La capacità del condannato di essere assoggettato a pena pecuniaria rimane integra anche dopo la sua dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi si realizza una situazione di insolvenza - che rappresenta uno stato transitorio - e non di insolvibilità per cui il magistrato di sorveglianza non deve procedere alla conversione della pena pecuniaria, ma può procedere al differimento o alla rateizzazione della medesima, escluso ogni obbligo di insinuazione del credito nel passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 181, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 182, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)