Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 05/11/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206769 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Rateizzazione - Previo accertamento della insolvibilità del condannato - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE
Le "situazioni di insolvenza" in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 660, comma terzo, cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena non presuppongono affatto l'accertamento della "insolvibilità" del condannato prevista dal precedente comma secondo del medesimo articolo, come è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che detta insolvibilità può essere accertata anche quando, essendosi già disposta la rateizzazione, risulti impossibile l'esazione anche di una sola rata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)